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Con il provvedimento in commento (Sentenza n. 26988 del 26 novembre 2020) la Suprema Corte si è pronunciata in merito ai criteri di interpretazione e qualificazione in termini  testamentari di un documento recante la dichiarazione ricognitiva del defunto in merito al fatto che un bene a lui formalmente intestato  deve essere considerato in comproprietà con il coniuge.

Al fine di dare compiuta risposta ai quesiti di cui sopra, gli Ermellini premettono alcuni chiarimenti in materia di scheda testamentaria e di intestazione fiduciaria.

                                               SUI REQUISITI DELLA SCHEDA TESTAMENTARIA

Per i Giudici, affinché  un atto possa qualificarsi come testamento, pur non essendo necessario l’uso di formule sacramentali, è necessario riscontrare in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di atto di ultima volontà. La ravvisabilità di un atto mortis causa rappresenta un prius logico rispetto ad ogni questione sull’interpretazione della volontà testamentaria, sicchè non vi è luogo di discutere dell’interpretazione dell’atto se neppure appare oggettivamente configurabile una volontà testamentaria nelle espressioni adottate all’interno della scrittura da esaminare. Si è perciò costantemente affermato che per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l’estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (Cass. 28 maggio 2012, n. 8490).

Il testamento, quale atto di ultima volontà con cui si dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per quando il testatore avrà cessato di vivere, pur avendo un contenuto tipico, può contenere negozi diversi con contenuto patrimoniale, che produrranno effetto secondo le regole del negozio che si intende compiere. Si tratta di negozi, aventi contenuto tipico o atipico, diversi dall’istituzione di erede o di legato, che hanno efficacia negli atti inter vivos come, a titolo esemplificativo, il riconoscimento di debito o la rinuncia all’esercizio di un diritto. In tal senso, l’art. 587 c.p.c., comma 2, ammette che, nei casi previsti dalla legge, il testamento possa contenere anche disposizioni non patrimoniali, con l’unico limite della meritevolezza degli interessi perseguiti. La causa testamentaria è quindi connotata da particolare ampiezza ed assolve alla funzione di autoregolamentare gli interessi ed i rapporti della persona a seguito della sua morte da un punto di vista patrimoniale e non patrimoniale, con il limite della meritevolezza dei medesimi e della causa lecita.

In considerazione della serietà dell’atto e delle sue conseguenze giuridiche, vanno individuati requisiti minimi di riconoscibilità oggettiva perchè possa trattarsi di un negozio mortis causa, che valga, ad esempio, a distinguerlo da una donazione o da un riconoscimento di debito o da altri atti unilaterali a contenuto negoziale. Si versa, qui, in un campo che rappresenta una condizione logico-giuridica rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, perchè volto ad individuare se l’atto è destinato a valere post mortem e, poichè contiene precetti rivolti a persone diverse dal suo autore, si deve essere certi che essi corrispondano al suo obiettivo volere, poichè soltanto sul presupposto di tale garanzia il legislatore è disposto a riconoscerne il carattere vincolante. La revocabilità è altra condizione indefettibile perchè un atto abbia valore di testamento in quanto assicura la libertà del soggetto di regolare i propri rapporti patrimoniali e non patrimoniali per il tempo in cui avrà cessato di vivere in modo personalissimo ed unilaterale.

                                               SUI REQUISITI DELL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA

Sulla validità dell’intestazione fiduciaria si sono soffermate le Sezioni Unite, con la recente sentenza del 6 marzo 2020, n. 6459.

La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerneva la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare. L’interrogativo sollevato dall’ordinanza interlocutoria è se possa ritenersi valida fonte dell’obbligazione di ritrasferire soltanto un atto bilaterale e scritto, coevo all’acquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti.

Le Sezioni Unite, dopo aver passato in rassegna le posizioni giurisprudenziali e dottrinarie, hanno inquadrato il patto fiduciario nella figura del mandato senza rappresentanza, aderendo all’indirizzo, inaugurato da Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, secondo cui l’accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae.

Analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l’obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.

E’ l’accordo concluso verbalmente la fonte dell’obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.

Nella articolata ricostruzione dell’istituto e delle molteplici forme in cui si estrinseca il pactum fiduciae, le Sezioni Unite osservano che la dimensione pratica del fenomeno fiduciario offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto. Condizionare all’osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia “cum amico“, dato che la formalità del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarietà dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico.

La chiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile – e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante – non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi, dell’art. 1888 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

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Sulla scorta dei principi sopra richiamati, la Suprema Corte ha ritenuto che la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, anche se contenuta in un atto mortis causa, non costituisce autonoma fonte di obbligazione. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, infatti, la dichiarazione posteriore resa dal testatore ha effetto confermativo del patto fiduciario ed esonera il fiduciante dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che viene presunto iuris tantum.

Ne consegue che,  relativamente al caso di specie, il bene rimane nella proprietà del de cuius ma il fiduciante, sulla base dell’atto ricognitivo del pactum fiduciae, può avvalersi della presunzione iuris tantum; si verifica, pertanto, un’inversione dell’onere della prova ed il fiduciario o il suo avente causa, che intende contrastare il contenuto di tale dichiarazione, assume l’onere di dare l’eventuale prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum.

Riassumendo, pertanto, per i Giudici di legittimità la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile, può essere contenuta anche in un testamento; essa non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.