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La recentissima ordinanza della Corte di Cassazione sez. famiglia del 18.12.2023 n. 35296/2023 ha ribadito un principio aureo in materia di prova nei processi di separazione dei coniugi ed al c.d. “addebito”.

Infatti, la Corte ha stabilito che: “ deve qui ricordarsi il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale grava sulla parte che chiede l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di determinazione dell’intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012 n. 2059 . Cassa 19.02.2018 n. 3923 – Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023”. Pertanto, sarà il coniuge a cui le suddette condotte sono imputabili a dover provare che l’infedeltà si è manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già in atto, in una situazione di fatto, caratterizzata da una convivenza solo formale. Quindi, a titolo esemplificativo possiamo affermare che: 1) nel caso dell’allontanamento dalla casa coniugale, occorre dimostrare che esso sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge; 2) nell’ipotesi della sola infedeltà, occorre provare la mancanza di nesso causale tra il tradimento e la crisi coniugale.

In ogni caso, attesa l’inderogabilità dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio, la mera tolleranza nei confronti delle violazioni commesse da parte dell’altro coniuge non ne esclude il loro disvalore. In altre parole, la tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge rispetto alle infedeltà dell’altro non può considerarsi come una “esimente oggettiva”, che faccia venir meno l’illiceità della condotta, né vale come rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali, che sono indisponibili. L’eventuale tolleranza dell’altro coniuge potrebbe, al massimo, rilevare come elemento indicatore di una crisi in atto. (Cass. 15212/2023; Cass. 25966/2022; Cass. 11792/2021; Cass. 648/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 14591/2019).

Il matrimonio è un contratto e come tale deve essere rispettato in ogni punto.

Nel caso affrontato dalla pronuncia in commento, la parte c.d. “infedele” aveva considerato la tolleranza dell’altro coniuge come un fatto positivo ed inequivocabilmente atto a valorizzare la propria condotta infedele, che invece è stata punita civilmente.