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Il Disegno di Legge Beneficenza, noto anche come DDL Ferragni, è volto a disciplinare la pubblicità e in generale le pratiche commerciali che abbiano ad oggetto la promozione, la vendita o la fornitura di prodotti quando i proventi siano in parte destinati a scopi di beneficenza.
I soggetti che vorranno fare beneficenza con i proventi della vendita di prodotti commerciali dovranno farlo in modo trasparente. Per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, infatti, si prevede l’obbligo di esplicitare:

  • Il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza;
  • Le finalità a cui questi sono destinati i proventi;
  • L’importo complessivo destinato alla beneficenza se predeterminato; la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinato alla beneficenza per ogni unità di prodotto se il prezzo non è predeterminato.

Prima della messa in vendita dei prodotti il produttore o il professionista deve comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato i seguenti dati:

  • Destinatario, finalità, importo della beneficenza; le stesse informazioni saranno riportate sulla confezione dei prodotti;
  • Il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato alla beneficenza.

Entro 3 mesi dalla scadenza del termine indicato per effettuare il versamento, il produttore o il professionista dovrà comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’avvenuto versamento dell’importo.

In caso di violazioni degli obblighi informativi, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà irrogare sanzioni amministrative da €5.000 a €50.000.

I provvedimenti sanzionatori: saranno oggetto di pubblicazione su un’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sul sito del produttore o del professionista, su uno o più quotidiani, nonché su ogni altro mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad informare compiutamente i consumatori, inoltre, la pubblicazione sarà a cura delle spese del produttore o del professionista.

La misura della sanzione sarà determinata facendo riferimento:

  • al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita;
  • nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi;
  • nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita a due terzi;
  • in caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da un mese a un anno.

Criticità

L’obbligo di trasparenza riguarda solo i consumatori e i contratti di vendita. Per contratto di vendita di intende qualsiasi contratto “in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi”.

I rapporti giuridici diversi dalla vendita e che non coinvolgono soggetti non appartenenti alla classe dei consumatori, così come i casi di devoluzione integrale dei proventi, ad oggi, non sono oggetto della nuova normativa.

Gli adempimenti analizzati non sembrano tenere in considerazione l’elemento dimensionale del soggetto produttore né l’effettivo ambito operativo della raccolta.
Ciò in ragione del fatto che gli adempimenti potrebbero riguardare anche l’iniziativa commerciale di un piccolo produttore locale che ha come destinatario un pubblico più circoscritto.

Il tutto potrebbe avere l’effetto di disincentivare il piccolo imprenditore nell’avviare iniziative di utilità sociale. In questo senso si potrebbe rivedere l’ambito applicativo del DDL graduando gli obblighi in ragione delle dimensioni dell’impresa produttrice e dell’impatto della sua comunicazione sui consumatori.