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Ad affermarlo è la Corte di Cassazione Sezione II Civile la quale, con l’Ordinanza del 3.5.2019 n. 11731, ha precisato che in materia di conguaglio divisionale, l’elemento da porre a base della decisione è l’effettivo valore dell’immobile al momento della divisione non essendo consentita alcuna valutazione presuntiva.

Con l’ulteriore specificazione che la rivalutazione di un debito di valore, quale quello costituito dal “conguaglio” che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile non altera in alcun modo il petitum della controversia tra le parti. Lo stesso, infatti,  incidendo esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota e deve, dunque, essere operata anche d’ufficio con riferimento al momento della decisione della causa di divisione (cfr. Cass. Civ., Sez. 2^, Sent. 17 aprile 2001, n. 5606; Cass. Civ., Sez. 2^, sent. 29 gennaio 2001, n. 1245).

Nessun rilievo assume, poi, l’eventuale addebitabilità del prolungarsi della controversia ad una della parti, ovvero, l’effettuazione della stima in epoca “non troppo antecedente rispetto alla decisione“.