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Con la Risposta all’interpello 379/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della Dichiarazione di Successione.

Premesse normative

Con l’apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte, si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona.

La devoluzione ereditaria può avvenire per disposizioni di legge o mediante testamento. Nel primo caso si parla di successione legittima (artt. 565 e seguenti del codice civile), nel secondo di successione testamentaria (artt. 587 e seguenti del codice civile).

La fattispecie concreta

Nella fattispecie posta all’esame dell’A.E., il de cuius aveva disposto del suo patrimonio mediante tre testamenti, affidando agli esecutori testamentari il compito di attuarli. Ad entrambi gli esecutori testamentari il testatore ha attribuito un legato a titolo particolare consistente in una somma di denaro.

Al riguardo, l’articolo 701 del codice civile prevede che “anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario“.

Obbligati alla dichiarazione di successione

Ai sensi dell’articolo 28 del TUS sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all’eredità, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari, nonché nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell’assente.

Il successivo articolo 29 dispone, al primo comma, che dalla dichiarazione di successione devono risultare, tra gli altri, i seguenti elementi: “le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari” (lett. b), “la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con indicazione dei rispettivi valori”, “il valore globale netto dell’asse ereditario” (lett.m) e “gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili”(lett. n-bis). Il secondo comma prevede che: “Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b),nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all’oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio”.

La soluzione proposta

In ragione di quanto sopra appare evidente come l’ esecutore testamentario è annoverato tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina.