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Per la Cassazione assume la qualifica di professionista di cui all’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) l’Avvocato che stipuli un contratto al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale.

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Per il Codice del Consumo è Consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale eventualmente svolta. Si comprende pertanto la difficoltà di tracciare in maniera netta e precisa la concreta linea di confine esistete tra imprenditore e consumatore qualora a stipulare un contratto avente natura commerciale sia, un libero professionista e cioè un soggetto, non imprenditoriale che svolge un’attività di tipo intellettuale.

La tematica è di particolare interesse ed attualità soprattutto qualora si considerino le maggior tutele accordate al Consumatore, prima tra tutte quelle afferenti il cd. Foro del Consumatore. A norma dell’art. 33 comma 2 del Codice del Consumo, infatti, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, quello di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore.

Sul punto è recentemente intervenuta la Giurisprudenza di Legittimità la quale con Ordinanza n. 22810 del 26 settembre 2018 ha precisato che, per assumere la qualifica di professionista e non di consumatore non è necessario per l’Avvocato stipulare un contratto che costituisca di per sé esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale. In tal senso deve, pertanto, essere considerato Professionista/Imprenditore e non Consumatore colui che, ad esempio, abbia stipulato: (i) un abbonamento afferente la fornitura di programmi informatici per la gestione dello Studio ovvero (ii) un contratto di telefonia afferente un’utenza sita nel proprio Studio professionale.

Per la Suprema Corte, in sostanza è atto della professione non solo la stipula col cliente del rapporto di mandato alle liti e/o di consulenza ma anche la stipula di tutti i contratti necessari od utili per il compimento degli atti professionali quali l’acquisto di testi giuridici, la stipula di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale, l’appalto dei servizi di pulizia dello Studio, la somministrazione di luce, gas, telefonia ecc.

Quanto sopra prescinde ovviamente dal rapporto corrente tra l’Avvocato ed il cliente. A favore di quest’ultimo infatti, si applicano le norme previste dal Codice del Consumo. Invero, per costante giurisprudenza: nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’ “intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (Cassazione 21187/2017).