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Con la pronuncia in commento (Ordinanza n. 2904 pubblicata in data 8 Febbraio 2021) la  Corte di Cassazione ripercorre finalità e limiti dell’istituto del Fondo Patrimoniale, e precisamente:

COSTITUZIONE E VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il fondo patrimoniale indica la costituzione su determinati beni (immobili o mobili registrati o titoli di credito) da parte di uno o di entrambi i coniugi ovvero da un terzo), con convenzione matrimoniale assoggettata ad oneri formali (art. 167, 1° co., c.c.) e pubblicitari (artt. 162. 4° co., c.c., e 69 d.p.r. n. 396 del 2000 – cfr.  Cass. 8/10/2008, n. 24798), di un vincolo di destinazione ex art. 169 c.c. al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Il vincolo di destinazione impresso ai beni comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia (art. 170 c.c.). A tale stregua, il detto vincolo limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni ( art. 170 c.c.), rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell’art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte (cfr. Cass. 7/10/2008 n. 24757 – Cass. 7/1/2007 n. 966).

AZIONE REVOCATORIA

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma del citato articolo (cfr. Cass. 17/6/1999, n. 6017 e, conformemente, Cass. 7/10/2008, n. 24757) con la precisazione che, per la sussistenza del consilium fraudis, è sufficiente, nel caso in cui la costituzione sia avvenuta anteriormente al sorgere del debito, la consapevolezza da parte dei debitori del pregiudizio che mediante l’atto di disposizione venga in concreto arrecato alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 23/9/2004, n. 19131).

ESECUZIONE

Atteso che l’art. 170 c.c. disciplina l’efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi (cfr. Cass. 5/3/2013, n. 5385), il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura – ex contractu o ex delicto delle obbligazioni (cfr. Cass. 26/7/2005, n. 15603 – Cass. 18/7/2003 n. 11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (cfr. Cass. 8/7/2003, n. 11230 – Cass. 31/5/2006, n. 12998).

PRINCIPI GENERALI IN SINTESI

In linea generale, entro i limiti di cui sopra, si può affermare che i beni vincolati in fondo patrimoniale non rispondono delle obbligazioni assunte, anche anteriormente alla costituzione del fondo  per bisogni estranei alla famiglia  (cfr. Cass., 9/4/1996, n. 3251).

Per la Suprema Corte i “bisogni della famiglia” sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì – analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali – nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (cfr. Cass. 7/1/1984, n. 134 ).

BISOGNI DELLA FAMIGLIA

I bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia (cfr. Cass. 19/2/2013, n. 4011), concordato ed attuato dai coniugi (cfr. Cass., 23/8/2018, n. 20998: Cass., 19/2/2013, n. 4011; Cass., 5/3/2013, n. 5385).

DEBITI

Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (cfr. Cass., 26/3/2014, n. 15886 – Cass., 7/7/2009, n. 15862 ), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. 31/5/2006, n. 12998).

E’ pertanto necessario l’accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 24/2/2015, n. 3738).