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Con l’Ordinanza n. 1438 del 22 Gennaio 2020 la Suprema Corte si è pronunciata in merito alle circostanza dalle quali è possibile desumere l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità.

Preliminarmente la Corte chiarisce che la volontà di accettare “tacitamente” l’eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare ovvero una serie di atti concludenti e significativi della volontà di accettare.

Se da un lato, pertanto, è inidoneo al  citato scopo il compimento di atti  di natura meramente fiscale, come l’avvenuta presentazione della denuncia/dichiarazione di successione, l’accettazione tacita dell’eredità può essere “validamente desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009; n. 5226/2002; n. 7075/1999). La concreta indagine relativa all’esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita di eredità va però condotta dal Giudice di merito caso per caso in considerazione cioè della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione compiuti (Cass. n. 12753/1999).

Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini, infatti, il giudizio di merito non ha fatto discendere l’esistenza di una tacita accettazione di eredità dalla sola avvenuta voltura catastale, ma ha considerato tale adempimento amministrativo/fiscale nel complesso delle circostanze di causa quali il fatto che il chiamato viveva nell’immobile oggetto di successione pagando i relativi oneri condominiali.

 

Avv. Francesco Tortorella