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La Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato in data 5.2.2021 lo Studio n. 27-2021-T in materia di “Superbonus” di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020.

Il Decreto Rilancio, sottolineano i Notai, nel tentativo di sostenere il settore edilizio e di invogliare i contribuenti ad effettuare lavori di una certa importanza sui propri immobili, ha aumentato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (termine, quest’ultimo, fissato dalla legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020) per determinati interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico.

A questi interventi possono aggiungersi altri interventi minori purché eseguiti contestualmente ai primi che a determinate condizioni godranno anch’essi della detrazione maggiorata. Questa misura di particolare favore è comunemente denominata “superbonus”.

Il superbonus è disciplinato dagli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 77/2020(modificata e integrata dalla legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020) e ha trovato i primi approfondimenti, da parte del fisco, nella guida “Superbonus 110%” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di luglio 2020, nelle circolari della stessa Agenzia n. 24/E dell’8 agosto 2020e n. 30/E del 22 dicembre 2020nonchè nei successivi provvedimenti emanati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

I Notai segnalano inoltre che sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata creata una apposita area tematica dedicata al superbonus nella quale sono pubblicati tutti i documenti di prassi (circolari, risoluzioni, risposte a interpello, FAQ).

Il superbonus si aggiunge agli interventi “a regime” che disciplinano la materia delle detrazioni ed ha una efficacia limitata nel tempo, riferendosi ai lavori realizzati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (e, per alcune situazioni, al 31 dicembre 2022).Le principali novità riguardano:

  • l’aumento dell’aliquota di detrazione al 110%
  •  i tempi della detrazione che vengono ridotti a cinque anni(salvo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 che, in forza della legge di bilancio 178/2020, viene ripartita in quattro quote annuali)
  • la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione, rispettivamente per (a) uno sconto, da parte dei fornitori dei beni e servizi (c.d. sconto in fattura), e (b) la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante

Il citato Studio, tra l’altro, ripercorre la disciplina in parola e fornisce chiarimenti in merito alle seguenti ipotesi e precisamente:

  • interventi trainanti e gli interventi trainati ed i miglioramenti che gli interventi devono determinare
  • interventi (trainanti) ammessi al beneficio
  • interventi trainati ammessi al beneficio
  • soggetti che possono beneficiare del superbonus
  • misura della detrazione
  • spese sostenute per interventi trainanti su parti comuni e la posizione dell’Agenzia delle entrate sul condomini
  • beni oggetto di intervento e quelli che ne sono esclusi
  • regole per gli immobili soggetti a vincolo “culturale
  • sconto in fattura” e cessione del credito d’imposta quali alternative alla detrazione
  • riserva di detrazione del superbonus da parte del cedente in caso di trasferimento dell’immobile
  • incidenza del superbonus nell’ambito del sismabonus
  • particolare fattispecie dell’acquisto di case antisismiche
  • superbonus 110% nell’ambito del sismabonus (cosiddetto supersismabonus).