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Con la Sentenza allegata (n. 27993/2020 dell’8.10.2020) la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di manutenzione ordinaria su immobile abusivo.

In particolare per Giudici di Legittimità qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Rv. 277349 e Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Rv. 267582).

La pronuncia in parola è in linea con il recente orientamento degli Ermellini per i quali –  cfr. Sentenza n. 29984/2019 – anche qualora l’opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.

Per i Giudici di Legittimità, in sostanza: l’opera abusivamente realizzata  – e non sanata – dovendo essere demolita  non può essere oggetto di attività manutentiva finalizzata alla conservazione/fruizione della stessa (cfr. ex multis Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 – Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005).