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Per la Suprema Corte – Sentenza allegata n. 29984/2019 –  anche qualora l’opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.

 

Così statuendo la Cassazione  si uniforma alla costante giurisprudenza in materia (cfr. ex multis Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 – Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005) secondo cui l’opera abusivamente realizzata  – e non sanata – dovendo essere demolita  non può essere oggetto di attività manutentiva finalizzata alla conservazione/fruizione della stessa.