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Con l’Ordinanza 622/2019 la Suprema Corte ha nuovamente affrontato il tema delle dichiarazioni e delle garanzie dovute dal venditore di immobile abitativo.

In particolare per la Cassazione il promittente venditore che garantisce la regolarità urbanistica dell’immobile compravenduto è obbligato a fornire al promissario acquirente tutta la documentazione attestante tale “regolarità” ivi incluso il certificato di agibilità.

Per costante giurisprudenza, infatti, l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo  a soddisfare i bisogni  che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità abitativa nonchè la commerciabilità del bene, per cui il predetto certificato non può che ritenersi essenziale (Cass. nn. 10820/2009 e 15969/2000).

Salvo diverso ed espresso accordo tra le parti contraenti, è pertanto giustificato il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di agibilità e/o di conformità alla concessione edilizia perché nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto (ex multis Cass. n. 1514/2006).