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Come ben indicato nella Risoluzione N. 38/E del 28.5.2021, l’Amministrazione finanziaria ha da tempo chiarito che è possibile chiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale.

A tal fine, le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio talché risultino dal provvedimento medesimo. E’ stato, altresì, chiarito che è, tuttavia, possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell’atto (cfr. circolare 12 agosto 2005, n. 38, che richiama la
precedente circolare 16 ottobre 1997, n. 267).

In tal senso, anche le successive risoluzioni n. 370 del 3 ottobre 2008 – con la quale è stato precisato che, nel caso in cui il contribuente non abbia richiesto le agevolazioni fiscali “prima casa” nella domanda di partecipazione ad un’asta immobiliare, le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti possono essere rese nelle more della registrazione del decreto di trasferimento – e n. 90 del 17 ottobre 2014, concernente una ipotesi di sentenza che accerta l’usucapione 

Si richiama, in tal senso, l’ordinanza 16 maggio 2018, n. 11907, con la  quale la Corte di Cassazione – richiamando il proprio consolidato orientamento – ha chiarito che ai fini del godimento dei benefici prima casa “le manifestazioni di volontà prescritte dall’art. 1, nota II bis, della tariffa …vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza, prima della registrazione di  quest’ultima, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo.

Con finalità di semplificazione e di accelerazione della registrazione degli atti giudiziari, l’Agenzia delle Entrate ha sviluppato una apposita procedura ad accesso libero disponibile sul sito Internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, attraverso la quale è possibile provvedere spontaneamente al pagamento dell’imposta liquidata dall’Ufficio sugli atti ricevuti. In particolare, accedendo al servizio di tassazione degli atti giudiziari all’interno della sezione «Servizi> Pagamenti> Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari» ed inserendo i dati del provvedimento, si può conoscere il dettaglio dei tributi e degli importi dovuti per la registrazione. Il servizio, oltre alle informazioni sulla liquidazione del provvedimento, consente di inserire le informazioni anagrafiche per la stampa completa del modello di pagamento F24. Nel caso tali informazioni non venissero inserite è possibile comunque stampare il modello di pagamento che verrà restituito già precompilato con le informazioni relative al codice tributo, anno di riferimento, importi da versare e codice atto del provvedimento interrogato.

Con particolare riferimento alle questioni rappresentate, si precisa che l’avvenuta determinazione degli importi da versare per la registrazione e la relativa esposizione della tassazione dell’atto giudiziario nella procedura non risultano ostativi alla presentazione all’Ufficio territoriale competente per la registrazione della richiesta di applicazione dell’agevolazione “prima casa” o di determinazione della base imponibile con il sistema c.d. del “prezzo valore”, rendendo le relative dichiarazioni nelle forme descritte in precedenza. Il processo di registrazione, in generale, viene posto in essere solo a seguito del pagamento degli importi liquidati. Nel caso di utilizzo delle informazioni presenti nel modello di versamento proposto dal servizio di tassazione degli atti giudiziari la registrazione verrà effettuata, a seguito dell’avvenuto pagamento, in via automatizzata direttamente da parte del sistema centrale.