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Con il provvedimento in commento (Ordinanza n. 22560, pubblicata in data 10.8.2021) la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in materia di agevolazioni “prima casa”.

IL CASO

Il contribuente è  proprietario di una casa di abitazione acquistata nel 1999 fruendo dei  benefici fiscali “prima casa”. Un mese prima dei procedere all’acquisto di un ulteriore abitazione sita nel medesimo Comune e sempre con la richiesta delle agevolazioni “prima casa”, lo stesso, ha mutato la destinazione d’uso (da abitazione ad ufficio) dell’immobile acquistato nel 1999.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

I Giudici di Legittimità premettono che, l’art 1 della nota II bis allegata alla tariffa del DPR 131/196 prevede che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione deve ricorrere, tra le altre, la condizione che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

La norma prevede inoltre (comma IV) che in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte in misura ordinaria nonché una sovrattassa.

Ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della prima casa, pertanto, il testo ratione temporis applicabile condiziona l’agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà di altra “casa di abitazione” nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare senza menzionare anche il requisito dell’idoneità dell’immobile. Requisito, invece, presente nella precedente formulazione della norma. Non assume pertanto  rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo  del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso (Cass. n. 25646 del 2015; Cass. n. 25521 del 2016).

LA DECISIONE

La circostanza che il contribuente avesse già goduto della prima agevolazione non può ostare alla seconda, e pur se l’intera operazione può apparire preordinata a beneficiare due volte della stessa agevolazione, questo risultato può essere contrastato dall’erario, in quanto l’Agenzia avrebbe potuto dichiarare la decadenza dalla prima agevolazione al momento del cambio di destinazione e revocare i benefici concessi con riferimento al precedente acquisto, in quanto la modifica della destinazione d’uso determina la revoca del beneficio (Cass. n. 19255 del 2017; sulla possibilità di fruire più volte della agevolazione cfr. Cass. n. 2072 del 2016).