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Nell’ambito della separazione è possibile trasferire un immobile da un coniuge ad un altro o venderlo?

La risposta è affermativa. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione la quale ha affermato la validità delle clausole dell’accordo di separazione consensuale che attribuiscono ad un coniuge e/o ai figli la proprietà esclusiva di beni immobili al fine di assicurarne il mantenimento. In tali ipotesi non è necessario rivolgersi ad un Notaio. Ad essere trascritto nei pubblici registri sarà l’accordo degli ex coniugi inserito nel verbale d’udienza redatto dal cancelliere.

Questa tipologia di trasferimenti sono inoltre esenti da imposte (anche di bollo e di registro) così da favorire le famiglie che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali nell’ambito dalla crisi coniugale.

Sempre in sede di separazione è inoltre importante procedere allo scioglimento della comunione esistente tra i due coniugi relativamente ad uno o più immobili. Ebbene, anche in tale ipotesi alcuna tassa ed imposta sarà dovuta: il regime di esenzione previsto dalla L. n. 74 del 1987, art. 19 opera infatti anche in caso di divisione giudiziale di beni rientranti nella comunione legale dei coniugi.