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Probabilmente non tutti sanno che il nostro ordinamento (non è il solo) prevede la c.d. “scuola familiare o paterna” (homeschooling o home education), ossia la possibilità dei genitori di provvedere personalmente all’istruzione dei figli minoriTale diritto, tuttavia, può essere esercitato solo a determinate condizioni prescritte dalla legge. 

Quando i genitori possono provvedere all’istruzione dei figli

In particolare, i genitori devono dimostrare di avere le qualità e caratteristiche tecniche, nonché la capacità economica per poter provvedere a un tale tipo di istruzione, rilasciando al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione in tal senso, da rinnovare ogni anno. Ciò in quanto è sempre la scuola a dover vigilare sull’operato dei genitori-insegnanti.

L’istituto scolastico, ricevuta la domanda di istruzione parentale deve, infatti, vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno; le funzioni di controllo sono esercitate non solo dal dirigente della scuola, ma anche dal sindaco. 

Scuola familiare: l’esame di idoneità scolastica del minore

Il minore, inoltre, ogni anno sarà tenuto a sostenere un esame di idoneità per accedere all’anno scolastico successivo; tale verifica è necessaria per valutare se effettivamente i genitori abbiano assolto al dovere di istruzione. L’esame viene sostenuto in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Istruzione Parentale: ogni anno il minore dovrà sostenere un esame di idoneità minore per accedere all’anno scolastico successivo

Le disposizioni della Corte di Cassazione sull’istruzione parentale

Tali aspetti sono stati affrontati dall’ordinanza 4 agosto 2023, n. 23802 della Corte di Cassazione, la quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della decisione della Corte di appello che aveva incaricato i servizi sociali di monitorare sull’operato dei genitori nell’istruzione di una minore.

Ebbene, i giudici di legittimità hanno affermato che il monitoraggio da parte dei servizi sociali rappresenta una misura limitativa della responsabilità genitoriale, anche se lieve. I genitori, infatti, possono provvedere direttamente all’istruzione della prole, sotto il controllo delle autorità competenti e nel rispetto delle regole prestabilite. Pertanto, fintanto che tali regole siano osservate, non è ammessa alcuna forma di limitazione della responsabilità genitoriale, fatto salvo il caso in cui sia accertato il rischio di un pregiudizio per il minore.

Nondimeno, tale pregiudizio non può consistere nella sola scelta di procedere all’ istruzione parentale, “in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito

Avvocati Francesco Tortorella e Alessio Mantegazza