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Con il provvedimento in commento (Sentenza n. 2666 pubblicata in data 30 settembre 2021) la Corte di Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in materia di imposta di registro nel caso di acquisto di immobile c.d. prima casa.

Preliminarmente in tema di onere probatorio i Giudici precisano che, in materia di agevolazione fiscale, soccorre la regola generale sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., con la conseguenza che, contestata l’agevolazione da parte dell’amministrazione finanziaria, è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato, individuabile nel riconoscimento del trattamento fiscale di favore (Cfr. ex multis Cass.nn. 11566/2016 e 20376/2006)

Quanto, poi, alla collocazione urbanistica dell’immobile compravenduto, gli Ermellini, richiamando la costante giurisprudenza sul punto (Cfr. Cass. n. 2755/2012, Cass. n. 15553/2017 e Cass. n. 29975/2019), hanno precisato che in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville” deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente dalla valutazione in merito alle caratteristiche intrinseche costruttive.

Per i Giudici cioè, assumono rilevanza non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa” bensì la collocazione urbanistica dell’unità abitative, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come “di lusso”.

Per la Cassazione, cioè, in base alla lettera ed alla ratio della disposizione
vigente è dirimente l’inserimento dell’immobile in una determinata area/ambito urbanistico, essendo per il resto ininfluenti tanto le caratteristiche intrinseche dell’immobile quanto la sua eventualmente diversa classificazione catastale  conseguente a tali caratteristiche (Cfr. Cass. n. 2595/1988).