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La pronuncia in commento riveste particolare interesse in quanto il Tribunale di Salerno, con il decreto in commento, dopo essere stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive ai sensi dell’art. 2 del CCII nell’ambito di un procedimento di composizione negoziata della crisi, ha disposto inaudita altera parte l’inibitoria per i creditori di incassare assegni post datati nel lasso temporale tra la data di deposito dell’istanza di conferma della misura protettiva e quella di emissione del provvedimento all’esito dell’udienza.

Cosa prevede la sentenza del Tribunale di Salerno

In particolare, il Tribunale, dopo aver verificato: i) la “condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” (art. 12, co. 1, CCII); ii) la possibilità di perseguire con ragionevolezza il risanamento (art. 12, comma 1, CCII); iii) la funzionalità delle misure protettive rispetto al buon esito delle trattative (art. 19 CCII), ha ritenuto di concedere la suddetta inibitoria in quanto l’incasso degli assegni avrebbe potuto costituire un pregiudizio al buon esito delle trattative, che devono essere condotte tra debitore e creditori in buona fede e con correttezza.

Di contro, ha rigettato le altre misure protettive richieste del debitore, ossia inibire la proposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo, l’intimazione di pagamento di somme o la presentazione di istanze di liquidazione giudiziale, in quanto tali azioni non sarebbero tali da pregiudicare la conduzione delle trattative per la definizione di un piano di risanamento plausibile.