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Viene concessa nuovamente la possibilità ai contribuenti di rottamare le cartelle esattoriali relative a debiti fiscali e contributivi affidati al concessionario della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Il governo, infatti, con il DL n. 119/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, meglio conosciuto come “Pace Fiscale”, tra le varie misure, all’art. 3 ha previsto che il contribuente entro il 30 aprile 2019 possa manifestare all’Agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata delle cartelle.

Per il contribuente quindi si ripropone la possibilità di sanare la sua posizione debitoria nei confronti del Fisco senza pagare le somme relative a sanzioni e interessi di mora. Tali effetti premiali, che riproducono quanto già previsto nelle precedenti rottamazioni (d.l. 193/2016 e d.l. 148/2017), si estendono anche a coloro che avevano già fatto ricorso alle predette procedure ma che erano decaduti anche se a condizioni differenti.

PER IL CONTRIBUENTE, DUNQUE, SI PONE IL PROBLEMA DI VALUTARE COME ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE E PER QUALI DEBITI:

Per aderire alla rottamazione ter il contribuente dovrà compilare l’apposita modulistica che l’Agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet (attualmente non è ancora disponibile) indicando il numero di rate, per un massimo di 10, in cui intende effettuare il pagamento dei debiti.

Tale istanza dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019.

Per il contribuente si pone il problema di riuscire a sospendere l’esecuzione delle cartelle esattoriali a suo carico in attesa di richiedere la rottamazione e dunque evitare eventuali pignoramenti nel frattempo. Se non ha la possibilità di chiedere la rateazione delle pretese (poiché ad esempio è già decaduto) un’altra soluzione, anche se piuttosto “estrema”, potrebbe essere quella di proporre un’azione giudiziale.

Sul punto è necessario richiamare l’art. 7, comma 1, lett. m) del d.l. n. 70/2011 detto “Decreto sviluppo” secondo cui “In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno.”

Tale norma, volta ad attenuare la regola del “SOLVE ET REPETE” (ossia prima paghi e poi ricorri) permette al contribuente che ha proposto opposizione agli atti esecutivi di sospendere l’azione esecutiva in attesa di aderire alla rottamazione ter –  il cui termine ultimo è fissato al 30 aprile 2019 –  giovandosi degli effetti premiali che permettono di estinguere il proprio debito al netto di interessi di mora e sanzioni.

Ad ogni modo, in attesa della conversione del d.l. 119/2018, nonché della pubblicazione dei moduli di adesione alla rottamazione ter, il contribuente potrà comunque tentare di chiedere all’Agente della riscossione di astenersi nel dare avvio a pignoramenti, fermi amministrativi e/o ipoteche manifestando l’intenzione di usufruire della pace fiscale.