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In data 10.10.2023 è entrata in vigore la Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 09.10.2023. La nuova normativa ha previsto l’introduzione nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001 i seguenti reati:

  • Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
  • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
  • Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Le novità introdotte

Le prime due fattispecie di reato sono state inserite nel testo dell’art. 24 del D.lgs. 231/2001 il quale prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Detta sanzione varia da 200 a 600 quote nei casi in cui, a seguito della commissione dei delitti di cui alla norma in esame, l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dalla commissione dello stesso ne sia derivato un danno di particolare gravità.

Viene altresì prevista, al comma 3 dell’art. 24, la possibilità di applicare sanzioni di tipo interdittivo ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e); ovvero:

  • Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
  • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
  • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
  • Il reato di trasferimento fraudolento di valori viene invece inserito nel testo dell’art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001 per il quale è prevista la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Per quel che riguarda invece la possibilità di applicare sanzioni interdittive, le stesse sono indentificate in quelle previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), ovvero:

  • Interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • Divieto di contratte con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
  • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
  • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per l’effetto, quindi, si renderà obbligatorio procedere ad un’implementazione del Risk Assesment con riferimento ai rischi che possono interessare l’ufficio gare nonché la gestione della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente, si dovrà altresì procedere con un aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in modo da renderlo idoneo a prevenire anche la commissione delle nuove fattispecie di reato. 

Per ogni ulteriore delucidazione sul punto o per ricevere una consulenza per gli adempimenti necessari i nostri professionisti rimangono a vostra disposizione.