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Con la sentenza n. 3770/2023 pubblicata il 20.10.2023 la Corte di appello di Roma, V sezione lavoro ha affermato che il diritto al riscatto degli anni di studi universitari sussiste in caso di omesso riscontro dell’INPS alla domanda formulata dall’interessato.

Si tratta dell’ennesima pronuncia favorevole, che fa seguito ad altre sentenze di analogo tenore ottenute grazie al supporto dell’avvocato Sergio Patrone dello studio legale Iuris Hub.

In particolare, con la sentenza in commento, la Corte capitolina ha rigettato l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato accertato il diritto del richiedente di ottenere il riscatto degli anni di laurea in virtù della domanda presentata nell’anno 1991, rispetto alla quale l’INPS non aveva mai quantificato e comunicato il relativo onere da versare.

Riscatto della Laurea in mancanza di risposta dell'ines: la sentenza della Corte d'Appello di Roma

Le motivazioni della Sentenza n. 3770/2023

La Corte di appello, nel motivare la decisione, ha richiamato un proprio precedente (Corte app. Roma n. 2411/20209), affermando che “il termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l’art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell’incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l’istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale (Cass. Sentenza n. 13630 del 02/07/2020) […] Per ragioni analoghe a quelle appena espresse deve pure escludersi che sia maturata la prescrizione del diritto dell’istante, e ciò in quanto il diritto al riscatto sorge per effetto dell’ammissione al beneficio da parte dell’Istituto che ha verificato la sussistenza delle relative condizioni e ha richiesto all’interessato il versamento della riserva matematica.

Diritto al riscatto autonomo rispetto alla pensione

Come detto, si tratta dell’ennesima pronuncia favorevole, con la quale è stato confermato il principio secondo cui il diritto al riscatto è un diritto autonomo rispetto alla pensione e, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni che regolano le prestazioni di natura previdenziale.

Da qui la possibilità di agire in giudizio per tutti coloro che, avendo presentato domanda di riscatto degli anni di studi universitari, non hanno mai avuto alcun riscontro da parte dell’INPS.

Per ulteriori informazioni sulla materia potete contattare lo studio Iuris Hub qui.