Skip to main content

La computabilità nel periodo di comporto delle assenze del lavoratore per infortunio o malattia professionale non si verifica laddove l’infortunio o la malattia professionale abbiano avuto origine dalla nocività insista nell’ambiente di lavoro, di cui sia responsabile il datore di lavoro.

Quest’ultimo, infatti, è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., che gli impone di porre in essere tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.

Da ciò discende che, ove sussista un nesso causale tra l’inadempimento datoriale a tali obblighi e l’assenza per malattia professionale o infortunio occorso al lavoratore, il periodo di assenza non è computabile ai fini del superamento del periodo di comporto, con conseguente illegittimità del licenziamento.

Pertanto, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale – e, dunque, sia meramente connessa alla prestazione lavorativa – ma è necessario che, in relazione alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 2527 del 4.02.2020, secondo cui il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in caso di assenza per malattia rientra nello schema previsto dall’art. 2110 c.c., norma che prevale, per la sua specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali.

Di conseguenza, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (c.d. periodo di comporto), e, dall’altro, il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all’uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali.

Tuttavia, nel caso sottoposto al suo esame, la Corte ha censurato la sentenza impugnata in quanto la Corte di merito, nel ritenere escluse dal periodo di comporto le assenze del lavoratore per malattia – da cui era scaturito il licenziamento – ha esclusivamente valutato il collegamento causale tra la patologia che ha determinato l’assenza per malattia e l’infortunio subito, tralasciando di effettuare la necessaria indagine sui profili di colpa del datore di lavoro, ossia valutare la ricorrenza di una responsabilità di quest’ultimo consistente nell’omissione delle misure necessarie per evitare l’evento.

Da ciò discende che, nel computo del periodo di comporto, è necessario valutare se sussista o meno un nesso causale tra l’evento dannoso e la condotta del datore di lavoro, anche ai fini della valutazione del licenziamento intimato al lavoratore.

Per ulteriori informazioni https://www.iurishub.it