La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26532 del 14.09.2023 ha dato continuità al principio già in precedenza affermato (Cassazione n. 395 del 2020 e Cass. n. 6828 del 2023), secondo cui i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione previsti dall’art. 6 della Legge n. 604 del 1966, art. 6 non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza del licenziamento del dirigente, a cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare.
I predetti termini, invece, trovano applicazione soltanto nei casi di invalidità del licenziamento (es. nullità per violazione di legge, discriminatorio, ritorsivo, ecc.), a cui consegua la tutela della reintegra nel posto di lavoro.
Infatti, se da un lato il licenziamento invalido esige evidentemente una tutela rapida, anche a garanzia del diritto al lavoro del dipendente attraverso la reintegra, dall’altro lato, nel caso in cui il dirigente invochi soltanto la tutela indennitaria, il trascorrere del tempo non è tale da pregiudicare il suo diritto, con conseguente “dilatazione” del termine di impugnazione.