Skip to main content

Ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti del socio amministratore di società in nome collettivo o del socio accomandatario nella società in accomandita semplice non è sufficiente la qualità di socio illimitatamente responsabile, ma è necessario che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’ente previdenziale.

Così ha stabilito il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 176/2018, pubblicata il 19.7.2018.

La sentenza in parola trae origine dall’iscrizione alla gestione commercianti, effettuata d’ufficio dall’INPS, del socio amministratore di s.n.c. con conseguente richiesta del pagamento dei relativi contributi alla gestione commercianti, in aggiunta alla contribuzione già versata dal socio alla gestione separata in qualità di amministratore della società.

Il Tribunale piemontese, dopo aver richiamato la disciplina normativa di riferimento e passato in rassegna l’orientamento consolidato, sul tema, della giurisprudenza di legittimità, accoglie l’opposizione avverso gli avvisi di addebito emessi dall’ente previdenziale, essendo emersa, nel corso del giudizio, la prova che il socio amministratore della società si era sempre occupato della sola amministrazione – percependo peraltro il relativo compenso – e non aveva mai svolto personalmente attività operativa all’interno della società, che era, invece, demandata integralmente all’altro socio.

Nella parte motiva della sentenza in esame si legge, infatti, che la partecipazione personale al lavoro aziendale “…  non può essere presunta nel socio che sia anche amministratore della società ma che è un quid pluris che deve aggiungersi all’attività di amministratore, e che l’apporto del soggetto all’attività della propria impresa sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi”.

Pertanto, l’obbligo della doppia contribuzione – gestione IVS commercianti e gestione separata – sorge in capo al socio amministratore esclusivamente nel caso in cui si realizzi una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria.

Diversamente, qualora il socio amministratore si limiti ad esercitare l’attività di amministratore e non partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, lo stesso deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta all’esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza e la seconda alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori.

Sarà compito del giudice di merito, dunque, accertare, in modo puntuale e rigoroso non soltanto la coesistenza delle suddette diverse attività, ma anche l’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte.

Alla luce di tali principi, risulta ormai tracciata la strada per ottenere il rimborso dei contributi IVS versati dal socio amministratore che abbia svolto esclusivamente l’attività di amministrazione della società e non anche partecipato personalmente all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli atri fattori produttivi.

Ciò è quanto potrebbe verificarsi in tutte quelle realtà aziendali strutturate e caratterizzate da una gestione complessa, in cui l’attività non si fondi sull’apporto personale del socio, ma sia organizzata con fattori produttivi diversi e con risorse umane qualificate, retribuite ed in possesso di mansioni specifiche.

Avv. Sergio Patrone

Avv. Matteo Sances

www.iurishub.it

www.centrostudisances.it

Pubblicato su Affaritaliani il 3.12.2018