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Sede di lavoro distante oltre 50 km dalla residenza: è possibile chiedere le dimissioni e ottenere il diritto a percepire la Naspi. Così si è espressa la Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 258/2023, con cui è stato riconosciuto a un dipendente il diritto di percepire la Naspi a seguito di dimissioni per effetto del trasferimento presso una sede di lavoro distante oltre 50 Km dalla propria residenza, ovvero per il cui raggiungimento occorrano almeno 80 minuti di mezzi pubblici.

I giudici di secondo grado hanno valorizzato la circostanza per la quale, affinché sorga il diritto alla Naspi, non occorre che il dipendente impugni l’illegittimità del trasferimento, né che fornisca prova di tale impugnazione.

Ciò in quanto l’unico dato che interessa ai fini del diritto alla prestazione è la perdita involontaria del posto di lavoro, determinata da un mutamento della sede di lavoro che rende disagevole o comunque impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, tenuto conto dei costi e dei tempi di percorrenza per raggiungere il luogo di lavoro.