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Tra le misure varate dal Governo con il c.d. Decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023, n. 103, assumono certamente rilievo quelle riguardanti i contratti a termine, essendo state modificate le causali legittimanti il ricorso a tale tipologia contrattuale.

 

In particolare, con il suddetto intervento legislativo, volto a rendere più flessibile il ricorso a tali contratti, sono state variate le causali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 previste per i contratti aventi durata tra 12 e 24 mesi (comprese proroghe e rinnovi).

 

Pertanto, ad oggi, i contratti di lavoro potranno avere una durata compresa tra 12 mesi e 24 mesi nelle seguenti ipotesi:

 a) nei casi previsti dai contratti collettivi;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

c) in sostituzione di altri lavoratori​.

 

Tale disciplina non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know- how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

Avv. Sergio Patrone 

Per approfondimenti https://www.iurishub.it