In caso di trasferimento, licenziamento o altro atto datoriale, anche il ricorso cautelare proposto dal lavoratore entro 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale è idoneo ad impedire la decadenza di cui all’art. 6, comma 2, l. n. 604/1966.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 22 settembre – 14 ottobre 2020, n. 212 dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile.
Nella fattispecie, un lavoratore aveva tempestivamente proposto – rispetto ai 180 giorni stabiliti dall’articolo 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 – ricorso d’urgenza dinanzi al Tribunale di Catania contro il trasferimento disposto dal datore di lavoro nella sede di un’altra regione ma non aveva, poi, anche promosso il giudizio di merito nello stesso termine di 180 giorni (previsto per impedire la decadenza dall’impugnazione).
La Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole escludere che la proposizione del ricorso cautelare possa impedire la decadenza dall’impugnativa del provvedimento datoriale
Ed infatti, con la proposizione dell’azione cautelare da parte del lavoratore, il contenzioso conseguente all’impugnazione dell’atto datoriale emerge in piena luce e si avvia sul binario della composizione giudiziale senza che ci sia più il rischio di pretese del lavoratore latenti per lungo tempo.
La tutela cautelare, infatti, è riconducibile all’esercizio della giurisdizione (art. 24, primo comma, Cost.) e alla garanzia del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e, dunque, non può avere un trattamento deteriore rispetto ad altri sistemi di composizione della lite.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Catania potrà decidere nel merito se l’impugnazione proposta in via cautelare dal lavoratore sia fondata o meno. Tale decisione sarebbe stata preclusa laddove fosse scattata la decadenza, in applicazione della disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale nella formulazione originaria.
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