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Hai ricevuto una multa per eccesso di velocità e pensi di non aver violato il codice della strada?

Sei un guidatore sempre prudente e morigerato, e non ritieni possibile di aver superato i limiti di velocità?

Ti senti costretto a dover sborsare ingiustamente una somma di denaro? Nelle ipotesi in cui l’eccesso di velocità sia stato tale da determinare l’applicazione della misura accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, sei contrariato per dover anche adempiere alla seccatura di comunicare i dati del conducente?

La Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con degli importanti arresti giurisprudenziali, sia in tema di “taratura” che, soprattutto, in tema di “omessa segnalazione” del dispositivo elettronico.

L’obbligo di taratura

Nel 2015 la Corte Costituzionale, ritenendo il Codice della Strada incostituzionale nella parte in cui non decretava l’obbligo di taratura degli autovelox, ne imponeva la revisione con cadenza almeno annuale.

Ciò, al fine di garantire il perfetto funzionamento di apparecchi elettronici che, esposti agli agenti atmosferici, urti, vibrazioni e, più in generale, possano così patire il danneggiamento o, comunque, un decadimento dei propri componenti che ne infici la correttezza delle rilevazioni.

L’utente della strada che volesse impugnare la multa, potrà semplicemente eccepire dei dubbi sul malfunzionamento dell’apparecchio. Così l’organo di Pubblica Amministrazione legittimato sarà obbligato a depositare in giudizio la certificazione che attesti inequivocabilmente l’avvenuta taratura.

L’orientamento giurisprudenziale sul punto è ormai consolidato, e di ciò ne dà atto la Suprema Corte, con la recentissima ordinanza del 21.05.2021 (Cass., Ord. n. 14109/2021).

L’obbligo di segnalazione dell’autovelox

Altro elemento che spesso inficia la legittimità di una multa, è la mancata segnalazione dell’autovelox ad una distanza tale che l’automobilista possa rendersi conto della presenza del dispositivo di rilevazione.

E’ bene ricordare che la funzione degli autovelox non è quella di permettere alla Pubblica Amministrazione di “fare cassa”, ma di garantire il rispetto della velocità sul sistema viario: ciò, tuttavia, non dovrà andare a discapito della pubblica incolumità.

La presegnalazione dell’autovelox risponde all’esigenza di evitare brusche frenate ed incidenti e la legge, sul punto, nell’imporre una distanza “congrua” tra autovelox e cartello di presegnalazione, non va a specificarla tassativamente.

Ciò che ora si vuole segnalare sul tema, è una sentenza fortemente innovativa della Suprema Corte che (come mai successo in passato), ritiene sussistente l’obbligo della congrua presegnalazione non solo degli autovelox così detti “fissi”, ma anche dei dispostivi “mobili”, ovverosia quelli installati sulle pattuglie dei Vigili Urbani che effettuano il controllo della velocità con modalità dinamica (Cass., n. 29595/2021).

In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, una pattuglia che sia sprovvista di segnalazioni luminose in cui sia chiaramente rappresentato e visibile, sia frontalmente che da tergo, l’attività di rilevamento della velocità, non potrà validamente elevare sanzioni al Codice della Strada.