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Al passeggero del volo aereo spetta sempre la compensazione pecuniaria in caso di imbarco negato, comunicato in anticipo, anche se il passeggero non si è presentato all’accettazione. 

La Sentenza della Corte Europea

La Corte di Giustizia UE, con sentenza C-238/22 del 26 ottobre 2023, ha affermato che quando il vettore aereo ha comunicato in anticipo al passeggero che non lo farà imbarcare sul volo, non viè è alcun obbligo per il passeggero medesimo di presentarsi all’accettazione, trattandosi di una inutile formalità.

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Inoltre, la Corte UE ha chiarito che il diritto alla compensazione pecuniaria si applica anche se il negato imbarco sia stato comunicato al passeggero con due settimane di anticipo, non potendosi applicare al negato imbardo la regola prevista per le cancellazioni del volo, secondo cui l’obbligo di versare la compensazione pecuniaria è escluso nel caso in cui il vettore informi il passeggero della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.