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L’imprenditore cedente non ha l’obbligo di verificare se il cessionario è in grado di proseguire l’attività

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 2866 del 31 gennaio 2022, è intervenuta per chiarire che non vi è alcun limite alla libertà dell’impresa cessionaria di dismettere l’azienda, né l’operazione di cessione può essere condizionata dalla volontà di quest’ultima di proseguire l’attività dell’impresa cedente.

Il caso

Il dipendente di una società, la quale ha ceduto il ramo di azienda presso cui egli prestava la propria attività lavorativa, ha proposto ricorso affinché la società venisse condannata al risarcimento dei danni da esso patiti in virtù dell’immediata instaurazione di una procedura di riduzione del personale intrapresa dalla cessionaria subito dopo la conclusione dell’operazione.

In particolare, il ricorrente lamentava che la cessione era stata intrapresa in violazione degli impegni assunti due anni prima dalla società cedente, mediante un accordo con il quale si impegnava a individuare soluzioni volte a garantire l’occupazione nonostante versasse in una nota situazione di difficoltà finanziaria.

La soluzione

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha invece affermato che l’imprenditore cessionario è libero di proseguire nella conclusione del negozio di cessione senza che quest’ultimo sia influenzato dalle possibilità di proseguire l’attività svolta dall’azienda cedente. 

Gli Ermellini hanno ritenuto, infatti, che il legislatore non abbia posto limite alcuno alle operazioni di cessione d’azienda giacché eventuali previsioni di inefficacia o di invalidità del negozio si sarebbero poste in evidente contrasto con il principio di libertà dell’iniziativa economica costituzionalmente tutelato.

Di conseguenza, l’imprenditore che cede un ramo d’azienda non è tenuto a verificare che il cessionario prosegua, o possa proseguire, l’attività oggetto dell’impresa ceduta.

 

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Avv. Sergio Patrone 

Dott.ssa Francesca Cozzi