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Con la risposta n. 444 del 29 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la figura della “donazione rimuneratoria”  e cioè di quel particolare  tipo di  liberalità fatta in considerazione di specifici meriti del donatario  ovvero per “speciale rimunerazione” a seguito di servizi precedentemente ricevuti dal medesimo donatario.

Benché sia percepibile una sorta di connessione/dipendenza  tra i servizi ricevuti e la successiva donazione,  quest’ultima deve comunque  essere fatta in modo spontaneo dal donante, il quale cioè non è tenuto né obbligato alla donazione.

La giurisprudenza, infatti, ha più volte chiarito che questa tipologia di donazione si caratterizza proprio per il motivo dell’attribuzione patrimoniale la quale è comunque  “correlata ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l’attribuzione non cessi di essere spontanea e l’atto conservi la causa di liberalità” (cfr. Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1999, n. 12769).

Alla luce delle suesposte considerazioni e degli elementi informativi rappresentati nell’istanza oggetto di interpello l’A.E. ha pertanto ritenuto che l’atto avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale in favore del coniuge “in adempimento di un dovere morale e di un obbligo di riconoscenza” rientri nello schema tipico della donazione rimuneratoria di cui al citato articolo 770 del codice civile.

A detta donazione remuneratoria, dovrà pertanto applicarsi l’ordinario regime fiscale dell’imposta sulle donazioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e le imposte ipotecarie e catastali secondo le previsioni del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347.