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Con la sentenza n. 2643 del 29 marzo 2021 il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Notariato, ha statuito che, in assenza di atto pubblico notarile, la costituzione di una start up innovativa tramite il “modello uniforme “adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (D.M. 17 febbraio 2016) – in attuazione dell’art. 4, comma 10-bis, D.L. n. 3/2015 – è illegittima.

Il Consiglio di Stato ha motivato tale decisione sull’assunto secondo cui il potere esercitato dal Ministero con il D.M. 17 febbraio 2016 – che definisce le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata (startup innovative) – non può incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione di dette start up, così come previsti dalla norma primaria. Il citato decreto ministeriale, dunque, si pone in aperto contrasto con il principio della gerarchia delle fonti.

Inoltre, ad avviso del Giudice amministrativo, il D.M. 17 febbraio 2016 è illegittimo anche in quanto in contrasto con l’art. 11 della Direttiva 2009/101/CE il quale prevede che in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.

Invece, il sistema di costituzione tramite modello uniforme previsto dal decreto ministeriale non consente quel controllo di legalità che soltanto il notaio può garantire, essendo il conservatore del registro delle imprese deputato a un controllo meramente formale dell’atto costitutivo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato  ha dichiarato illegittimo il D.M. 17 febbraio 2016.

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