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Con l’Ordinanza in commento (la n. 11401 del 20 aprile 2021) la Suprema Corte affronta la questione relativa alla sorte delle agevolazioni fiscali “prima casa” in caso di risoluzione per mutuo consenso dell’atto di donazione.

La fattispecie, dal punto di vista fiscale,  è stata di recente affrontata nella Risposta all’Interpello n. 77 del 2 Febbraio 2021 nonchè della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2014, n. 20.

Per il Fisco: l’atto di risoluzione per “mutuo consenso” afferente un atto di donazione per il quale non è previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa. Si osserva, infine, con riferimento al quesito concernente l’esistenza di eventuali vincoli alla successiva rivendita dell’immobile riacquisito per effetto della risoluzione in esame, che non sussistono vincoli temporali, ai fini del mantenimento dell’agevolazione “prima casa” per l’eventuale rivendita dell’immobile.

Per la Cassazione: il mutuo dissenso formulato dalle parti non produce un effetto traslativo del bene ma pone nel nulla l’atto di donazione con effetti retroattivi sicché lo stesso deve considerarsi tamquam non esset. Pertanto, la risoluzione per mutuo consenso dell’atto di donazione non provoca di per sé la decadenza delle agevolazioni “prima casa” cui il donatario aveva precedentemente fruito.