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Con la Sentenza n. 46390 del 14 novembre 2019 la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di reati/abusi edilizi,  ha statuito che “l’ordine di demolizione è impartito dal giudice con la sentenza di condanna, con provvedimento giurisdizionale che ha la natura di sanzione amministrativa, non suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività“.

Secondo gli Ermellini, infatti,  il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili.  Ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (Cass. Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 ).

In tal senso, in particolare, con la sentenza n. 5454/2017,  i Giudici hanno chiarito che l’ordine giudiziale di demolizione delle opere abusive deve essere sempre mantenuto, salvo che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale territorialmente competente abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici ai sensi dell’art. 36, comma 5 del DPR n. 380/2001.