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Con la Sentenza in parola (la n. 9915 pubblicata in data 18 Dicembre 2020) la Suprema Corte ribadisce il principio secondo il quale la  prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d’appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado.

MOTIVO DEL RICORSO

Con un unico motivo di impugnazione,  la Parte Ricorrente ha lamentato il vizio di violazione di legge in ordine  alla mancata revoca dell’obbligo di demolizione delle opere abusive nonostante la dichiarata estinzione del reato edilizio per  intervenuta prescrizione.

La Parte Ricorrente argomenta il proprio gravame sulla base:

  • del dettato nomativo di cui all’art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001
  • del consolidato orientamamento giurispudenziale formatosi in materia è cioè del principio di diritto secondo il quale l’estinzione del reato per prescrizione travolge anche l’ordine di demolizione, in ragione dell’assenza di una pronuncia di condanna quale antecedente necessario per l’applicazione della sanzione

LA DECISIONE DEI GIUDICI

Per i Giudici di Legittimità il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto:  l’ordine di demolizione consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall’art. 31, comma nono, del citato D.P.R. n. 380/2001 (cfr. Sez. 3, n. 8409/07 del 30/11/2006).