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La notifica all’imprenditore di atti giudiziari effettuata a mezzo PEC è nulla se riguarda fatti/atti estranei all’impresa o alla professione del destinatario

Ad affermarlo è il Tribunale di Roma che, con l’Ordinanza del 26.1.2019 (scaricabile su https://www.iurishub.it), ha circoscritto la portata e l’efficacia degli atti notificati a mezzo PEC.

Il citato Tribunale rilevato che:

  • alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale (art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 179/2012) o professionisti (ex art. 16, comma 7, d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n. 2) e che detto indirizzo PEC viene inserito in pubblici elenchi e/o registri;
  • nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all’impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l’inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l’atto giudiziario.
  • l’art. 3-bis comma 1 (primo periodo), della Legge n. 53/1994 si limita a prevedere che “la notificazione con modalità telematica si segua a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi” senza nulla aggiungere.
  • l’art. 3-bis comma 4-quinquies del D.lgs 82/2005 consente ai soggetti non obbligati ad avere una PEC di eleggere il domicilio speciale di cui all’art. 47 del Codice Civile presso un indirizzo di posta elettronica certificata.

ha ritenuto NULLA la notificazione a mezzo PEC effettuata a soggetti privati che, al di fuori dall’esercizio di un’impresa o professione, non abbiano preventivamente rilasciato il proprio espresso consenso alla ricezione di notifiche a mezzo PEC.

Avv. Francesco Tortorella