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Con la Sentenza 8473/2019 la Suprema Corte ha affrontato per la prima volta alcune questioni fondamentali in tema di mediazione obbligatoria e precisamente: (i) è indispensabile per le parti comparire personalmente? è ammessa una delega? con quali modalità?

L’art. 8 del D.Igs. 28/2010 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. Tuttavia detta previsione non può essere intesa nel senso della non delegabilità di tale partecipazione. Ebbene, in mancanza di una espressa previsione e non avendo natura di atto strettamente personale, per la Cassazione l’attività di partecipazione alla mediazione deve ritenersi attività delegabile a terzi.

Pertanto, la parte che per sua scelta o per impossibilità non voglia partecipare personalmente può farsi sostituire da un fiduciario munito di specifico mandato. Qualora, però, si scelga di farsi sostituire dal proprio difensore, la procura speciale di cui trattasi non può essere autenticata dal medesimo avvocato in quanto il conferimento del potere di partecipare alla mediazione non  rientra tra i possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.