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Le misure straordinarie a sostegno del Paese, adottate dal Governo attraverso l’emanazione del Decreto 16 marzo “Cura Italia”, approvato per contrastare gli effetti economici e sanitari causati dall’emergenza coronavirus, riguardano anche i titolari di mutuo prima casa che vertono in situazioni di temporanea difficoltà economica.

Sebbene la sospensione delle rate del mutuo sia già prevista dal Fondo di Solidarietà, c.d. Fondo Gasparrini, per gli intestatari di un mutuo prima casa (con un valore dell’abitazione fino a 250 mila euro) che si trovano in grave disagio economico a causa di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, di riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80%, il decreto “Cura Italia”, ha esteso la possibilità di beneficiare di tale sospensione, con conseguente prolungamento del piano di ammortamento, anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Oltre alle categorie summenzionate, dunque, è esteso il beneficio della sospensione del mutuo a:

  • lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in cassa integrazione o licenziati che hanno subito la riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dal lavoro a causa dell’emergenza sanitaria covid-19; parasubordinati (collaboratori) in possesso della documentazione comprovante la sospensione del lavoro;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di “aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione alle misure adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.

Il mutuo potrà essere sospeso per un massimo di due volte e per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto, prorogabile fino a 18 mesi.

Il Fondo Gasparrini, inoltre, provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione; ciò significa che il restante 50% sarà pagato dal mutuatario alla ripresa dei versamenti.

Altra importante novità riguarda il modello ISEE; non sarà più necessario presentare il certificato per richiedere la sospensione del mutuo.

Come si richiede la sospensione del mutuo?

La domanda di sospensione del mutuo, in attesa che il ministero renda noti ulteriori chiarimenti, va presentata presso la banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale disponibile sul portale Consap SPA e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni.

Raccolti i documenti richiesti, la banca provvederà ad inviarli alla Consap, la società pubblica che gestisce il Fondo Gasparrini, la quale dopo aver espletato le opportune verifiche rilascerà il nulla osta.

Le modalità di attuazione, saranno specificate dal Ministero dell’Economia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.