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Con decreto del 20.04.2021 (scaricabile cliccando sul link in calce) il Tribunale di Como ha rigettato l’istanza di fallimento formulata nei confronti di una società cooperativa sociale ONLUS (di seguito “ONLUS”), rappresentata in giudizio dagli avv.ti Sergio Patrone, Matteo Sances e Francesco Buco, ritenendo non provata l’attività commerciale della stessa e lo stato di insolvenza.

In particolare, nel caso di specie, il fallimento era stato chiesto sul presupposto che l’attività della ONLUS – cancellata dal registro delle imprese in data 17.12.2019 – non fosse altro che la prosecuzione dell’attività commerciale già svolta con una precedente denominazione e forma giuridica e che vi fosse continuità aziendale anche dopo la cancellazione dal registro imprese, avendo la ONLUS asseritamente proseguito l’attività commerciale sotto altra denominazione.

Ciò avrebbe evidentemente determinato l’inapplicabilità dell’art. 10 L.F. e, dunque, il mancato decorso del termine annuale entro il quale può essere chiesto il fallimento della società cancellata dal registro delle imprese.

Tuttavia, il Tribunale di Como, in accoglimento delle difese svolte dalla ONLUS, ha rilevato l’assenza di qualsivoglia elemento di prova a sostegno dell’attività commerciale della ONLUS e dello stato di insolvenza, con conseguente impossibilità di dichiarare il fallimento, essendo decorso oltre un anno dalla cancellazione della ONLUS dal Registro delle imprese.

Come noto, infatti, l’art. 10 L.F. stabilisce  che: “gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”.

Il Tribunale fallimentare, infine, ha accertato un indebitamento della ONLUS, così come emergente dalla documentazione in atti, inferiore alla soglia di fallibilità, escludendo, dunque, lo stato di decozione della società.

Per ulteriori informazioni https://www.iurishub.it