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Con la risposta n. 443/2019 l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, chiarito che nella risoluzione consensuale del contratto, il mutuo consenso assolve la funzione di ritrattazione bilaterale di un negozio per concorde volontà delle parti.

Tale accordo è cioè espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, avente ad oggetto anche il trasferimento di diritti reali immobiliari, indipendentemente dall’esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.

Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato che «lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto a effetti traslativi realizza un nuovo trasferimento di proprietà. Tanto è vero che, laddove si tratti di immobili, anche per mutuo dissenso è richiesta la forma scritta ad substantiam, giustappunto perché, in base a simile fattispecie, viene operato un nuovo trasferimento del bene al precedente proprietario» (…) «Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, percepibili sul trasferimento connesso all’atto, non hanno per oggetto l’atto in sé, ma – al pari di qualsiasi altra ipotesi di trasferimento di proprietà, quale che sia la persona che la effettua e a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione, conferimento in società,o decisione giudiziaria) – l’effetto che ne consegue» (cfr. Cassazione. sezione V,19/02/2014, n. 3935).

Per l’A.E., pertanto,  la pattuizione con la quale si verifica la “retrocessione” del bene donato nuovamente in capo all’originario donante configura un nuovo contratto di donazione da assoggettare alle relative imposte.