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Con la sentenza n. 6080 del 4 marzo 2020 la Suprema Corte ha escluso la configurabilità nel nostro ordinamento di una promessa a donare.

Per gli Ermellini, infatti, un tale impegno e cioè la promessa/preliminare di donazione, è incompatibile con lo spirito di liberalità, che è elemento essenziale della donazione. La presenza di un futuro obbligo negoziale a contrarre comporta, in capo al donante, l’obbligo di manifestare in un successivo definitivo atto la propria determinazione alla liberalità che, viceversa, nel contratto di donazione è frutto di una volontà spontaneamente ed istantaneamente manifestata.

Tale principio è in linea con la già consolidata giurisprudenza di Cassazione secondo cui una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all’adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto (ex multis Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 dicembre 1975 n. 4153 e Cassazione Civile, sezione III, 8 giugno 2017 n. 14262).