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Al fine di sostenere le attività imprenditoriali a seguito dell’epidemia da COVID-19, il decreto Cura Italia ha previsto che le microimprese e le piccole e medie imprese possano avvalersi, dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

i) per le linee di credito accordate “fino a revoca” e per i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17.03.2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

ii) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni, senza che ne derivino ulteriori oneri sia per l’impresa che per l’intermediario. Eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario.

iii) Il pagamento delle rate dei mutui e di altri finanziamenti con scadenza prima del 30 settembre 2020, è riscadenzato previo accordo tra le parti e, comunque, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le imprese hanno comunque la facoltà di richiedere soltanto la sospensione dei rimborsi in conto capitale.

La comunicazione da parte dell’impresa alla banca o all’intermediario deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Si tratta evidentemente di una misura che si rivolge alle microimprese e le piccole e medie imprese che abbiano subito temporanea carenza di liquidità a seguito dell’emergenza Covid-19

Il decreto inoltre precisa che di tali misure non possono beneficiare le imprese le cui esposizioni debitorie siano, alla data del 17.03.2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

A copertura delle esposizioni delle imprese, il decreto prevede che le operazioni oggetto delle misure sopra indicate sono garantite dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese. Tale garanzia copre gli eventuali danni che il soggetto finanziatore dovesse subire a seguito dell’evento eccezionale dovuto all’epidemia da Covid-19.

La suddetta garanzia opera come segue:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato, alla data del 17.03.2020, delle aperture di credito fino a revoca ovvero dei finanziamenti erogati a fronte anticipi su crediti, di cui al superiore punto i);b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del superiore punto ii);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del superiore punto iii).

Infine, se si tratta di finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, il decreto prevede che, a seguito della moratoria, il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente, alle stesse condizioni e senza autorizzazione del soggetto terzo. In ogni caso, qualora si tratti di finanziamento agevolato, deve essere data comunicazione al soggetto incentivante.

Per ulteriori informazioni http://www.iurishut.it