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Con l’Ordinanza n. 22432 del 16 ottobre 2020 gli Ermellini hanno ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale afferente il tema della sorte del credito vantato nei confronti di società estinta.

In particolare, sottolineano i Giudici, a seguito dell’introduzione del nuovo art. 2495 c.c. la giurisprudenza si è uniformata nel ritenere  che le società di capitali si estinguano immediatamente per effetto della cancellazione dal registro delle imprese. E’ stato così abbandonando il precedente orientamento secondo il quale la società di capitali  rimane in vita fino a quando esistono “rapporti pendenti”.

In tale ottica la sentenza delle Sezioni Unite n. 4060 del 22/02/2010 ha affermato che in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, imponeva un ripensamento anche della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1/1/2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.

Successivamente con le sentenze n.ri  6070 e 6071 del 12/03/2013 le Sezioni Unite hanno affermato che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale:

a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societat e, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo; inoltre la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fieno iuris contemplata dall’art. 10 L. Fall.).

Assunto quanto sopra, pertanto, è possibile distinguere le seguenti ipotesi:

  • qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.;
  • qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando non sarebbe più stato possibile il farlo constare in tali modi, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.