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Il regime fiscale della cosiddetta “cedolare secca” è disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 a norma del quale:

[…] il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo  […]  può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione […] “.

Per la Commissione Tributaria pertanto, le uniche condizioni per la  fruibilità del regime alternativo sono:

  • che il locatore,  persona fisica, non agisca in regime di impresa o di libera professione;
  • che l’unità immobiliare locata sia abitativa e destinata ad uso abitativo.

Secondo il ragionamento del giudicante, il profilo soggettivo del locatario  non è in alcun modo previsto dalla norma, né può essere introdotto con circolare dell’ente impositore non avente valore di atto normativo (cfr. circolare 26/E del 1/6/2011) .

Il Citato Giudice, pertanto,  ha  ritenuto di aderire alla costante giurisprudenza di merito secondo la quale il limite soggettivo di cui al comma 6 del citato art. 3  si riferisce esclusivamente alla figura del locatore, cioè della parte che concede in locazione, mentre nessuna discriminante è contenuta nella norma in riferimento alla soggettività del conduttore.

Neppure si può fondatamente sostenere che tale discriminante sia stata disciplinata dal legislatore con l’introduzione del comma 6 bis il quale disciplina fattispecie particolari di locazioni con lo scopo di agevolare la messa a disposizione di alloggi a studenti universitari o ai Comuni.

Quanto all’uso cui è destinato l’immobile di cui si discute, nel contratto si fa espressa menzione della destinazione dell’immobile ad abitazione di un dipendente della società conduttrice. L’uso “foresteria” non esclude la destinazione abitativa del bene tale da integrare il presupposto oggettivo che costituisce la ratio della norma agevolativa.

 

Sul punto, per completezza,  si riporta quanto indicato sul sito dell’A.E. la quale ultima, in netto contrasto con quanto sopra, in materia di cedolare secca così riporta “Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, salvo quanto previsto per i locali commerciali classificati nella categoria C1 (novità introdotta dalle legge di bilancio 2019 -comma 59 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018)“.