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Con l’Ordinanza n. 7178 del 4.3.2022, gli Ermellini hanno fornito alcuni chiarimenti in merito all’esperibilità dell’azione revocatoria nei confronti di beni trasferiti in esecuzione di accordo di separazione tra coniugi.

In particolare, per i Giudici l’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprietà (ma lo stesso può dirsi anche per l’usufrutto e/o altri diritti reali minori) su un bene immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria.

In tale circostanza, infatti, detta azione non trova ostacolo

  • né nell’avvenuta omologazione dell’accordo di separazione (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione )
  • né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli (cfr. Cass.15/4/2019, n. 10443 )

Il caso all’esame della Corte di Cassazione

Relativamente alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio dei Giudici, gli stessi hanno ritenuto ammissibile l’azione revocatoria in quanto il trasferimento dell’immobile effettuato da un genitore in favore del figlio, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale successivamente omologata, traeva origine dalla libera determinazione del coniuge nonostante la preesistenza dell’esposizione debitoria.

Secondo la Corte, il fideiussore acquista la qualità di debitore al momento della nascita del credito con la conseguenza che, prestata la fideiussione, l’atto di trasferimento a titolo gratuito è soggetto aD azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della c.d. scientia damni e cioè della consapevolezza da parte del medesimo (debitore) di arrecare pregiudizio al creditore.