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Con il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 il Governo, al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetta “coronavirus”), ha adottato una serie di misure a sostegno del mondo del lavoro e delle imprese.

Abbiamo chiesto agli avvocati Sergio Patrone e Matteo Sances di Iuris Hub (https://www.iurishub.it) di fornirci alcune indicazioni in merito alle possibilità messe a disposizione delle imprese in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuto all’emergenza COVID-19.

Il decreto legge, spiega l’avv. Patrone, riconosce il ricorso fino a nove settimane – e comunque entro il mese di agosto 2020 – di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario per tutti i datori di lavoro che abbiano subìto una sospensione o riduzione dell’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La domanda dovrà avere come causale “emergenza COVID-19” e non necessita di previo accordo sindacale, fermo restando in ogni caso l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

Inoltre, anche le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, aggiunge l’avv. Sances (nella foto a fianco, ndr), possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. Quest’ultimo sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie. Un aspetto che merita di essere segnalato è l’esclusione dell’onere per le imprese di versamento del contributo addizionale per accedere al trattamento di integrazione salariale.

Il decreto, infine, conclude l’avv. Patrone, prevede una tutela residuale a favore di tutti i datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di cassa integrazione. Questi ultimi, infatti, possono accedere alla cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Detto trattamento viene riconosciuto previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche in via telematica. Tale accordo, tuttavia, non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.

Ai lavoratori, inoltre, è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di integrazione salariale è previsto a favore dei lavoratori che risultino in forza alla data del 23 febbraio 2020.

“Si tratta”, spiega l’avv. Sances “di misure cuscinetto che il decreto legge ha previsto a tutela dell’occupazione e del tessuto economico imprenditoriale del Paese, che, tuttavia, ad oggi rappresentano senz’altro un punto di partenza, anche se non sembrano essere sufficienti per contrastare gli effetti pregiudizievoli dell’emergenza epidemiologica in atto, stante soprattutto l’incertezza su quanto la stessa durerà”.

Ringraziamo gli avvocati Sergio Patrone e Matteo Sances per il loro intervento e per i chiarimenti forniti.

Per ulteriori informazioni scriveteci a: info@iurishub.it

Leggi l’articolo su Il Giornale delle PMI