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La vicenda in esame riguarda il licenziamento intimato ad una guardia giurata, componente della RSA, per aver utilizzato espressioni offensive nei confronti dell’amministratore delegato dell’azienda nel corso di una conversazione su Facebook, la cui schermata, stampata, sarebbe pervenuta ai vertici aziendali per mano di un anonimo.

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la legittimità del licenziamento ritenendo che la stampa della schermata della pagina Facebook, in quanto raccolta senza garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità di un determinato periodo temporale e in assenza di conferma testimoniale, fosse inidonea a dimostrare il contenuto del colloquio e la data dello stesso. Pertanto, stante l’inutilizzabilità del documento anonimo, mancava la prova del fatto addebitato.

Ad avviso dei Giudici di appello, inoltre, le espressioni contestate avrebbero dovuto essere valutate tenendo conto non soltanto del ruolo del dipendente quale RSA, ma anche del fatto che il messaggio fosse stato pubblicato sul “gruppo Facebook” del sindacato – e, dunque, all’interno della conversazione intervenuta tra i partecipanti alla chat – a seguito dell’invito che l’amministratore delegato aveva rivolto ad una dipendente affinché cambiasse sindacato. Pertanto, la valutazione di gravità della condotta, anche rispetto ai limiti del diritto di critica, avrebbe dovuto tenere conto dell’effetto esimente della provocazione connessa ad una iniziativa datoriale che appariva come lesiva della libertà sindacale dei lavoratori tutelata dall’art. 39 Cost. e discriminatoria ai danni di quel sindacato.

A seguito del ricorso in cassazione proposto dall’azienda la risposta dei Giudici del Palazzaccio è la medesima della Corte di appello, anche se con qualche correttivo.

Gli Ermellini, infatti, ai fini della valutazione della giusta causa di licenziamento, si soffermano in modo particolare sul carattere “chiuso” e “privato” della chat sindacale – ricavabile anche dall’invio anonimo della stampa della conversazione ai vertici aziendali – che vale ad escludere il carattere diffamatorio della condotta del dipendente.

Ed invero, i giudici nomofilattici ricordano che la condotta diffamatoria lede il bene giuridico della reputazione, cioè l’opinione positiva che i consociati hanno di una determinata persona, dal punto di vista etico e sociale e, pertanto, la lesione della reputazione, in quanto legata al contesto sociale di riferimento, presuppone e richiede la comunicazione con più persone, cioè la presa di contatto dell’autore con soggetti diversi dalla persona offesa per renderli edotti e partecipi dei fatti lesivi della reputazione di quest’ultimo.

Diversamente, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito privato, cioè all’interno di una cerchia di persone determinate, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie oggetto di comunicazione, ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse.

Decisivo, pertanto, è il richiamo dei Giudici all’art. 15 della Costituzione che definisce inviolabili “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”, dovendosi intendere la segretezza come espressione della più ampia libertà di comunicare liberamente con soggetti predeterminati, e quindi come pretesa che soggetti diversi dai destinatari selezionati dal mittente non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto di una comunicazione.

La tutela della segretezza nelle comunicazioni “comprende tanto la corrispondenza quanto le altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia” e, quindi, si impone anche riguardo ai messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati, come la chat di un gruppo Facebook.

Pertanto, i messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile. Di talché, tale caratteristica è incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell’ambiente sociale.

Nel caso di specie, la conversazione tra gli iscritti al sindacato era intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all’esterno (tanto che ciò è avvenuto per mano di un anonimo), il che porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato dall’azienda.