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Il caso oggetto dell’ordinanza in commento (Cass. Civ., ordinanza n. 11050/20 del 10.06.2020) riguarda un lavoratore che era stato originariamente assegnato allo svolgimento di mansioni di natura amministrativa e, successivamente, destinato al servizio di portineria, con compiti di natura meramente esecutiva.

A seguito del ricorso del lavoratore, con cui quest’ultimo aveva lamentato il demansionamento professionale e chiesto il risarcimento dei danni, il Tribunale ha riconosciuto legittime le pretese fatte valere dal lavoratore.

Tuttavia, in appello, la sentenza di primo grado è stata integralmente riformata, con esclusione del demansionamento professionale prospettato. I giudici di secondo grado, infatti, hanno accertato che l’attribuzione del lavoratore a mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza, era dipeso esclusivamente dal rifiuto dello stesso di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, indispensabili per acquisire le conoscenze idonee all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.

Ebbene, con l’ordinanza n. 11050/20 del 10.06.2020 la Corte di Cassazione conferma la sentenza di secondo grado sottolineando che mai il lavoratore aveva svolto le mansioni corrispondenti al proprio profilo di appartenenza per sua esclusiva volontà, essendosi rifiutato di conseguire la necessaria professionalizzazione. È stato escluso, quindi, qualsivoglia demansionamento professionale.

Per informazioni https://www.iurishub.it