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Con la Risposta all’Interpello n. 66/2021,  l’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sull’applicazione delle agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi di acquisto, anche con atto successivo,  di pertinenze destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

LA DISCIPLINA

L’articolo 1, comma 1, della Tariffa – parte prima- allegata al DPR 26 aprile1986, n. 131 (TUR), prevedendo l’applicazione dell’imposta di registro, tra l’altro, per gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”, stabilisce che “Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis” l’imposta si applica con l’aliquota del 2%.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 1 della Tariffa prevede che “Le agevolazioni di cui al comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile“.

Inoltre, lo stesso comma stabilisce che “Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato“.

I CHIARIMENTI

La circolare n. 19/E del 01/03/2001, ha chiarito che  qualora oggetto dell’atto di trasferimento sia una pertinenza (i.e. box, cantina, tettoia) della casa di abitazione acquistata usufruendo dei benefici tributari c.d. “prima casa” e la pertinenza stessa sia classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l’agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria.

Tale indicazione è contenuta anche nella circolare 12 agosto 2005, n. 38/E e nella risoluzione 20 giugno 2007, n. 139/E, dove, con riferimento alle pertinenze concernenti unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7 che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, si afferma che le stesse sono ricomprese nell’agevolazione “prima casa”,”…limitatamente ad una per ciascuna categoria…”, come previsto dal citato comma 3. Tale locuzione, che limita la portata dell’agevolazione con riferimento aspecifiche categorie catastali relative alle pertinenze, evidenzia che il legislatore ha posto un vincolo di natura oggettiva alla fruizione del beneficio tributario in esame.

LA RATIO

Per l’Agenzia delle Entrate, circoscrivendo l’ambito oggettivo delle pertinenze immobiliari si è inteso evitare che il beneficio fiscale in esame potesse trovare nuovamente applicazione in caso di un ulteriore acquisto di pertinenza classificata con la medesima categoria catastale di altra già acquistata usufruendo dell’agevolazione “prima casa”

LA VERIFICA

Al riguardo, occorre considerare che la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti deve essere effettuata, in assenza di norme che dispongano diversamente, al momento della stipula dell’atto di acquisto.