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Le spese di manutenzione

Con l’ordinanza n. 5465 del 18/2/2022 la Suprema Corte si è pronunciata in materia di rimborso delle spese sostenute dal singolo per la conservazione di un immobile comproprietà.

Gli Ermelllini, in particolare, ripercorrono la disciplina codicistica di cui agli articoli 1110 e 1134 c.c. e le relative differenze,  ricordando che:

  • l’art. 1110 c.c. dettato per la comunione, esclude ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilendo, piuttosto, che il partecipante alla comunione, il quale, a causa della trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune (ossia per il mantenimento della sua integrità), ha diritto al rimborso, purché abbia precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito, gli altri partecipanti. 
    Solo in caso di inattività di questi ultimi, il comproprietario può procedere agli esborsi e pretendere il rimborso dagli altri, anche in mancanza della prestazione del consenso di questi ultimi, già interpellati. In tal caso, incombe sul comproprietario che abbia sostenuto le spese soltanto l’onere di provare l’inerzia dei comproprietari e la necessità dei lavori (cfr. Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n. 20652; Cass. Sez. 2, 08/01/2013, n. 253).

Nella comunione, inoltre, i beni costituiscono l’utilità finale del diritto dei (singoli) partecipanti, i quali, se non vogliono chiederne lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione. Il relativo diritto al rimborso resta però condizionato alla trascuranza degli altri partecipanti.

  • l’art. 1134 c.c. dettato per il condominio di edifici, condiziona il relativo diritto, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza. Il fondamento è da ricercare nella considerazione che, nel condominio, i beni (comuni) rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione (Cass. Sez. 2, 12/10/2011, n. 21015; Cass. Sez. U, 31/01/2006, n. 2046).